|
|
O. 03/07/2003 n. 3299
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e va-
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivitą si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
Art. 13.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi
Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitą, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamitą, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|